Lavoro occasionale di tipo accessorio
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa già prevista
dalla Legge Biagi [2],con la quale si è inteso regolamentare "quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario.
Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono,
oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.
Vantaggi
- il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
- il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
Chi offre opportunità di lavoro occasionale
- famiglie
- privati
- aziende
- imprese familiari
- imprenditori agricoli
- enti senza fini di lucro
- enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile)
- committenti pubblici, solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà.
Chi può svolgere lavoro occasionale accessorio
- studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica
sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
Per "periodi di vacanza" si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [3]):
a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno.
- studenti universitari
Gli studenti universitari di età inferiore ai 25 anni, se regolarmente iscritti, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno.
- pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio.
Studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo e anche in favore degli enti locali.
Altre tipologie
Per gli anni 2010 e 2011, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto.
I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio.
Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell'anno in corso che in quello precedente.
I lavoratori possono svolgere attività di lavoro occasionale:
- in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell'anno solare;
- nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.
Aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio
Al momento il sistema dei voucher trova applicazione per prestazioni nei seguenti ambiti lavorativi:
imprese del settore agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro;
imprese familiari: l'impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l'impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale;
settore domestico: i lavori domestici di tipo occasionale accessorio riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell'abitualità. In questa fattispecie si inseriscono il babysittering e il dogsittering;
lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (anche a favore di committenti pubblici);
consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
insegnamento privato e supplementare;
attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie;
in qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali, ma limitatamente a queste tipologie di lavoratori:
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, e durante i periodi di vacanza;
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, in qualsiasi periodo dell'anno;
- pensionati;
- percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e 2010 e nel limite di 3000 euro annui;
in qualsiasi altro settore produttivo, esclusi gli enti locali
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, in via sperimentale per il 2010, con qualsiasi committente tranne il proprio datore di lavoro.
Il sistema dei 'buoni' (voucher)
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro.
E' disponibile anche un buono 'multiplo', del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili.
Il valore nominale comprende
- la contribuzione in favore della gestione separata dell'INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore;
- la contribuzione in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%)
- un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%).
I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto presso le Sedi INPS. Dalla metà di aprile 2010, grazie a una convenzione fra l'INPS e la FIT (Federazione Italiana Tabaccai), i buoni si possono acquistare e riscuotere anche in molte tabaccherie su tutto il territorio nazionale.
I buoni 'cartacei' acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps.
Fonte: Ministero del Lavoro [4]
Consulta anche: INPS [5]
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Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/voucher-o-buoni-lavoro
[2] http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CBF73356-2E0B-46FA-908C-0264B2CEEF75/0/20030214_L_30.pdf
[3] http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7853DD9B-8C3B-4F41-9EBE-D63939D34A9D/0/20050203_Circ_04.pdf
[4] http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20090608_LavoroAccessorio.htm#sistema
[5] http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5590
[6] http://www2.informagiovani.comune.cremona.it/content/lavoro-stagionale-italia-e-allestero-estate-2013